
Fabio Amici
L’Avvocato Fabio Amici ha lavorato presso lo Studio Legale Mariani Marini sin dal 1995 ed oggi è componente dello Studio Avvocati & Commercialisti di Perugia.
Nella sua attività professionale si è dedicato in prevalenza al settore del diritto amministrativo, in materia edilizia e urbanistica e di beni culturali, appalti pubblici, espropriazioni, pubblico impiego, concessioni, commercio.
Ha svolto patrocinio ed assistenza in settori del diritto civile, prevalentemente in materia di obbligazioni e contratti, responsabilità e risarcimento del danno, proprietà e diritti reali.
Settori di attività
Esperienza pluriennale nella assistenza e consulenza di amministrazioni pubbliche locali e soggetti privati.

Diritto Amministrativo
L’Avvocato Fabio Amici opera da anni nel settore del diritto amministrativo offrendo esperienze e competenze qualificate, sia nell’assistenza in favore di pubbliche amministrazioni ed imprese pubbliche che di società private e persone fisiche.
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Diritto Civile
L’avv. Fabio Amici opera anche nell’area del diritto civile con competenze qualificate, sia per l’attività consulenza che di assistenza giudiziale.
ApprofondisciConsulenza e assistenza
Nell’ambito della sua pluriennale attività l’Avv. Fabio Amici si è dedicato e si dedica in modo particolare alla consulenza ed assistenza in favore di amministrazioni pubbliche ed operatori privati in materia di contratti pubblici, edilizia e urbanistica, impiego pubblico.
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Notizie dal mondo del Diritto che afferiscono alla mia attività, o segnalazioni e normative su argomenti che reputo di interesse.
Il Consiglio di Stato fa marcia indietro sull’avvalimento c.d. esperienziale
Con la sentenza n. 6347 depositata ieri la Quinta Sezione del Consiglio di Stato ha certificato il radicale mutamento di orientamento in materia di avvalimento c.d. esperienziale, ovvero quello relativo alle “esperienze professionali pertinenti” di cui all’art. 89, co 1 del Codice dei Contratti. Se fino alla primavera di questo anno l’indirizzo consolidato prevedeva l’obbligo di esecuzione diretta dei lavori e dei servizi per la quali erano richieste capacità ed esperienze infungibili in ogni settore di attività, con la decisione di ieri, il Consiglio di Stato, dando seguito ad altre due precedenti di marzo ed aprile 2021, ha ribadito che
“Carta del docente”: depositati dall’Avv. Fabio Amici e dall’Avv. Chiara Egle Orsini i ricorsi in varie giurisdizioni umbre.
Come è noto, l’art. 1, comma 121, della L. 107/2015 ha previsto e tuttora prevede che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. Il successivo comma 122 del citato art. 1 della L. 107/2015 demanda(va) a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e con il Ministro dell’Economia
Revoca dell’aggiudicazione per ritardo nella consegna dei lavori ed esclusione di concorrente sottoposto a sequestro giudiziario (con esclusione della applicazione dell’art. 80, co. 11, del D. Lgs. n. 50/2016)
Con due importanti decisioni pubblicate il 24 febbraio scorso (n. 94/2023 e n. 99/2023) il Tar Umbria ha affermato alcuni importanti principi in materie di gare pubbliche per l’affidamento di lavori, in due giudizi patrocinati dall’Avv. Fabio Amici. A fronte della avvenuta revoca della aggiudicazione della prima classificata per avere questa colpevolmente ritardato la consegna dei lavori in via d’urgenza e della successiva esclusione della seconda classifica per avere questa omesso informazioni rilevanti sulla sussistenza di gravi illeciti professionali e per sopravvenuta carenza di requisiti di partecipazione, il Collegio umbro ha puntualizzato alcune delicate questioni giuridiche in materia di pubblici
Motivi aggiunti e contributo unificato: importante decisione della Corte di Giustizia Tributaria di Roma
Con una importante decisione del 3 ottobre scorso (n. 10680/2022) la Corte di Giustizia Tributaria di Roma ha accolto il ricorso di una società che chiedeva l’esonero dal pagamento del contributo unificato per la proposizione di motivi aggiunti in un giudizio in materia di appalti pubblici avanti al Tar Lazio. L’amministrazione resistente sosteneva che la proposizione dei motivi aggiunti avrebbe determinato un considerevole ampliamento dell’oggetto della controversia in quanto sarebbero state introdotte nuove e diverse censure riferite ad un nuovo e diverso provvedimento. In sostanza, il Tar sposava l’interpretazione in base alla quale sarebbe comunque da considerare “domanda nuova” –
“…l’Unione si fonda sui valori indivisibili e universali della dignità umana, della libertà, dell’uguaglianza e della solidarietà… Il godimento di questi diritti fa sorgere responsabilità e doveri nei confronti degli altri come pure della comunità umana e delle generazioni future.”
[ Preambolo alla Cartra dei diritti fondamentali dell’Unione Europea ]
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