Fabio Amici
L’Avvocato Fabio Amici ha lavorato presso lo Studio Legale Mariani Marini sin dal 1995 ed oggi è componente dello Studio Avvocati & Commercialisti di Perugia.
Nella sua attività professionale si è dedicato in prevalenza al settore del diritto amministrativo, in materia edilizia e urbanistica e di beni culturali, appalti pubblici, espropriazioni, pubblico impiego, concessioni, commercio.
Ha svolto patrocinio ed assistenza in settori del diritto civile, prevalentemente in materia di obbligazioni e contratti, responsabilità e risarcimento del danno, proprietà e diritti reali.
Settori di attività
Esperienza pluriennale nella assistenza e consulenza di amministrazioni pubbliche locali e soggetti privati.
Diritto Amministrativo
L’Avvocato Fabio Amici opera da anni nel settore del diritto amministrativo offrendo esperienze e competenze qualificate, sia nell’assistenza in favore di pubbliche amministrazioni ed imprese pubbliche che di società private e persone fisiche.
Scopri di piùDiritto Civile
L’avv. Fabio Amici opera anche nell’area del diritto civile con competenze qualificate, sia per l’attività consulenza che di assistenza giudiziale.
ApprofondisciConsulenza e assistenza
Nell’ambito della sua pluriennale attività l’Avv. Fabio Amici si è dedicato e si dedica in modo particolare alla consulenza ed assistenza in favore di amministrazioni pubbliche ed operatori privati in materia di contratti pubblici, edilizia e urbanistica, impiego pubblico.
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Notizie dal mondo del Diritto che afferiscono alla mia attività, o segnalazioni e normative su argomenti che reputo di interesse.
Il Consiglio di Stato fa marcia indietro sull’avvalimento c.d. esperienziale
Con la sentenza n. 6347 depositata ieri la Quinta Sezione del Consiglio di Stato ha certificato il radicale mutamento di orientamento in materia di avvalimento c.d. esperienziale, ovvero quello relativo alle “esperienze professionali pertinenti” di cui all’art. 89, co 1 del Codice dei Contratti. Se fino alla primavera di questo anno l’indirizzo consolidato prevedeva l’obbligo di esecuzione diretta dei lavori e dei servizi per la quali erano richieste capacità ed esperienze infungibili in ogni settore di attività, con la decisione di ieri, il Consiglio di Stato, dando seguito ad altre due precedenti di marzo ed aprile 2021, ha ribadito che
Il “non finito architettonico” e le sue conseguenze. L’Adunanza Plenaria chirisce gli effetti del mancato completamento delle opere edilizie.
L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con l’importante pronuncia n. 14 del 30 luglio 2024, chiarisce gli effetti della decadenza dei titoli edilizi e la sorte delle opere incompiute realizzate in base ad essi, dichiarando legittima, in determinati casi, la prescizione demolitoria ordinata dall’autorità pubblica. In un caso di decadenza di un titolo edilizio in forza del quale erano state realizzate opere parziali legittimamente eseguite in base al permesso, ma non completabili, è legittima la sanzione ripristinatoria ordinata dal Comune. Il Consiglio di Stato ha infatti precisato la nozione di “totale difformità” in relazione al “non finito architettonico”. La ‘totale
Appalti pubblici. Valutazione di affidabilità morale e professionale. Giudizio in concreto per il singolo contratto.
La Terza Sezione del Consiglio di Stato, con decisione pubblicata in data 17/06/2024 con il n. 5426/2024, in un giudizio patrocinato dall’Avv. Fabio Amici, ha ribadito che, nell’ambito di una procedura di gara di appalto pubblico, la valutazione sulla integrità ed affidabilità deve essere effettuata in concreto ed in relazione allo specifico contratto oggetto di affidamento. Nel giudizio deciso da Consiglio di Stato, la ricorrente aveva contestato la circostanza di essere stata esclusa, per inaffidabilità morale e professionale, dalla gara relativa ad un lotto di forniture per le aziende sanitarie regionali, quando l’aggiudicazione per altro lotto della stessa gara non
Legittime le recinzioni in zona agricola a protezione di edifici abitativi
È stata decisa dal Consiglio di Stato (Sez. VII, sent. n. 7006 del 17.7.2023), su un ricorso promosso dall’Avv. Fabio Amici, la questione relativa alla legittimità di una S.C.I.A. che aveva assentito, all’interno di un’area classificata come “area agricola periurbana – Ep”, una recinzione di un’area di parcheggio a servizio di abitazioni, opera qualificata dal compente comune come “pertinenziale” e pertanto ritenuta assentibile ai sensi dell’art. ex art. 21, comma 3, lett. b) e n) del Reg. Reg. Umbria 2/2015. Il Tar Umbria, in primo grado, aveva giudicato illegittima la recinzione realizzata in zona agricola, atteso che all’interno di tale
“…l’Unione si fonda sui valori indivisibili e universali della dignità umana, della libertà, dell’uguaglianza e della solidarietà… Il godimento di questi diritti fa sorgere responsabilità e doveri nei confronti degli altri come pure della comunità umana e delle generazioni future.”
[ Preambolo alla Cartra dei diritti fondamentali dell’Unione Europea ]
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