
Fabio Amici
L’Avvocato Fabio Amici ha lavorato presso lo Studio Legale Mariani Marini sin dal 1995 ed oggi è componente dello Studio Avvocati & Commercialisti di Perugia.
Nella sua attività professionale si è dedicato in prevalenza al settore del diritto amministrativo, in materia edilizia e urbanistica e di beni culturali, appalti pubblici, espropriazioni, pubblico impiego, concessioni, commercio.
Ha svolto patrocinio ed assistenza in settori del diritto civile, prevalentemente in materia di obbligazioni e contratti, responsabilità e risarcimento del danno, proprietà e diritti reali.
Settori di attività
Esperienza pluriennale nella assistenza e consulenza di amministrazioni pubbliche locali e soggetti privati.

Diritto Amministrativo
L’Avvocato Fabio Amici opera da anni nel settore del diritto amministrativo offrendo esperienze e competenze qualificate, sia nell’assistenza in favore di pubbliche amministrazioni ed imprese pubbliche che di società private e persone fisiche.
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Diritto Civile
L’avv. Fabio Amici opera anche nell’area del diritto civile con competenze qualificate, sia per l’attività consulenza che di assistenza giudiziale.
ApprofondisciConsulenza e assistenza
Nell’ambito della sua pluriennale attività l’Avv. Fabio Amici si è dedicato e si dedica in modo particolare alla consulenza ed assistenza in favore di amministrazioni pubbliche ed operatori privati in materia di contratti pubblici, edilizia e urbanistica, impiego pubblico.
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Notizie dal mondo del Diritto che afferiscono alla mia attività, o segnalazioni e normative su argomenti che reputo di interesse.
Il Consiglio di Stato fa marcia indietro sull’avvalimento c.d. esperienziale
Con la sentenza n. 6347 depositata ieri la Quinta Sezione del Consiglio di Stato ha certificato il radicale mutamento di orientamento in materia di avvalimento c.d. esperienziale, ovvero quello relativo alle “esperienze professionali pertinenti” di cui all’art. 89, co 1 del Codice dei Contratti. Se fino alla primavera di questo anno l’indirizzo consolidato prevedeva l’obbligo di esecuzione diretta dei lavori e dei servizi per la quali erano richieste capacità ed esperienze infungibili in ogni settore di attività, con la decisione di ieri, il Consiglio di Stato, dando seguito ad altre due precedenti di marzo ed aprile 2021, ha ribadito che
Sul decorso dei termini per l’attuazione dei Piani Attuativi
In base alla normativa nazionale, decorso il termine stabilito per l’attuazione dei piani particolareggiati, quali i Piani Attuativi, questi diventano inefficaci per la parte che non abbia avuto attuazione, rimanendo fermo a tempo indeterminato soltanto l’obbligo di osservare gli allineamenti dei fabbricati e le prescrizioni di zona stabilite dai piani stessi (art. 17 della L. 1150 del 17.8.1942). La L.R. Umbria 1/2015, all’art. 57, riproduce sostanzialmente le previsioni della disciplina nazionale, specificando che: Il termine entro il quale il Piano deve essere attuato è di 10 anni; decorso tale termine il Piano decade automaticamente per la parte non attuata, ferma
Contratti pubblici: questioni attuali e prospettive evolutive. Convegno a Perugia il 5 novembre 2021
La Scuola Forense “Gerardo Gatti” del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Perugia, in collaborazione con il Distretto Didattico Territoriale di Perugia della Scuola Superiore della Magistratura, ha organizzato per il prossimo 5 Novembre un interessante convegno in materia di contratti pubblici. Responsabili della Sessione gli Avv.ti Fabio Amici e Fabio Buchicchio dello Studio Avvocati & Commercialisti, componenti del Comitato Scientifico Scuola Forense “Gerardo Gatti” ed esperti di diritto amministrativo. Di particolare interesse le relazioni del Consigliere di Stato Stefano Fantini, che proporrà una rassegna dei più recenti trend giurisprudenziali in materia di contratti pubblici, e dell’Avv. Stato Mario Capolupo, Capo
Dietrofront del Consiglio di Stato sulle Graduatorie per le supplenze nella Scuola (GPS): nella querelle sulla giurisdizione la VI sezione torna sui propri passi.
Con la sentenza n. 5545 del 17.9.2021, la VI Sezione del Consiglio di Stato ha negato la natura concorsuale delle procedure di formazione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze nella Scuola (GPS), attribuendo le relative controversie al Giudice Ordinario. Si tratta di una decisione a dir poco sorprendente, che ribalta una pronuncia di soli dieci giorni prima della stessa VI Sezione che sembrava avere definitivamente risolto la questione sulla giurisdizione in materia di GPS. Con la sentenza n. 6230 del 7.9.2021, infatti, la IV sezione del Consiglio di Stato aveva riconosciuto la natura concorsuale delle procedure di formazione delle GPS,
“…l’Unione si fonda sui valori indivisibili e universali della dignità umana, della libertà, dell’uguaglianza e della solidarietà… Il godimento di questi diritti fa sorgere responsabilità e doveri nei confronti degli altri come pure della comunità umana e delle generazioni future.”
[ Preambolo alla Cartra dei diritti fondamentali dell’Unione Europea ]
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