Tag Archives: giurisdizione

Dietrofront del Consiglio di Stato sulle Graduatorie per le supplenze nella Scuola (GPS): nella querelle sulla giurisdizione la VI sezione torna sui propri passi.

Con la sentenza n. 5545 del 17.9.2021, la VI Sezione del Consiglio di Stato ha negato la natura concorsuale delle procedure di formazione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze nella Scuola (GPS), attribuendo le relative controversie al Giudice Ordinario.

Si tratta di una decisione a dir poco sorprendente, che ribalta una pronuncia di soli dieci giorni prima della stessa VI Sezione che sembrava avere definitivamente risolto la questione sulla giurisdizione in materia di GPS.

Con la sentenza n. 6230 del 7.9.2021, infatti, la IV sezione del Consiglio di Stato aveva riconosciuto la natura concorsuale delle procedure di formazione delle GPS, chiarendo che, comunque, la giurisdizione dovesse essere stabilita avuto riguardo al petitum sostanziale.  

Tale decisione, dopo mesi di contrasti tra i tribunali regionali amministrativi italiani, aveva infatti ritenuto che le modalità di formazione delle GPS non fosseroidonee ad escludere la tradizionale qualificazione della relativa procedura come concorsuale,  sebbene per essa non sia prevista la costituzione di una commissione di concorso per la valutazione dei titoli (in prima battuta tale valutazione è affidata al sistema informatico e solo successivamente agli uffici scolastici), né l’attribuzione dei punteggi sulla base di veri e propri criteri di valutazione (che vengono assegnati in base a quanto previsto dalle tabelle allegate all’ordinanza ministeriale di indizione della procedura).

A soli 10 giorni da tale pronuncia, tuttavia, la medesima IV sezione ha effettuato una valutazione dai contenuti diametralmente opposti.

Con la ricordata sentenza n. 5545 del 17.9.2021, infatti, il Consiglio di Stato ha statuito che per l’inserimento nelle GPS “non è previsto alcun bando di concorso, né procedura selettiva, né valutazione degli aspiranti, ma tale inserimento è asetticamente predeterminato dall’O.M. 60/2020 […] all’esito di una operazione di mero acclaramento con riguardo ai titoli posseduti e dichiarati dal candidato”.

Pertanto, secondo il Collegio, le GPS devono essere parificate alle vecchie Graduatorie ad Esaurimento (GAE), per le quali viene pacificamente negata da anni la natura di procedura concorsuale, con le relative conseguenze in termini di giurisdizione del giudice ordinario.

Ad oggi, dunque, anche a fronte di ripetuti pronunciamenti contrastanti di molti TAR, continuano a permanere dubbi in ordine al giudice da adire nell’ambito di controversie sulle GPS, con buona pace dei docenti e del principio costituzionale del giudice naturale precostituito.

A cura dell’Avv. Chiara Egle Orsini


Scuola – Chiarimento sulla giurisdizione per i ricorsi contro le GPS da parte del Consiglio di Stato (che sconfessa molti TAR).

La questione della giurisdizione per i ricorsi contro le GPS è stata oggetto nell’ultimo anno e mezzo di innumerevoli pronunce di TAR, che, in prevalenza, hanno affermato la giurisdizione del Giudice Ordinario, equiparando le GPS alle GAE.

Recentemente, tuttavia, sono intervenute due sentenze del Consiglio di Stato che hanno chiarito tale questione (Cons. St., Sez. VI, 9.3.2021, n. 2007; Cons. St., Sez. IV, 7.9.2021, n. 6230).

Il Consiglio di Stato ha precisato, in primo luogo, che, diversamente dalle graduatorie ad esaurimento (GAE), nel caso delle GPS ricorrono “tutti gli elementi caratteristici della procedura concorsuale pubblica vale a dire il bando iniziale, la fissazione dei criteri valutativi dei titoli, la presenza di una commissione incaricata della valutazione dei titoli dei candidati e la formazione di una graduatoria finale” (Cons. Stato. n. 6230/2021 cit.).

Il Supremo Collegio ha poi ulteriormente chiarito che la formazione delle graduatorie attraverso l’affidamento della valutazione dei titoli in prima battuta al sistema informatico, che assegna i punteggi sulla base delle tabelle allegate all’ordinanza, e successivamente agli uffici scolastici che procedono alla verifica della conformità tra titoli dichiarati e quelli posseduti, non sia idonea ad “escludere la tradizionale qualificazione della procedura come concorsuale”.

La giurisdizione del giudice amministrativo deriva dunque dall’applicazione dell’art. 63, co. 4, del D. Lgs. 165/2001, in base al quale sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Lo stesso Consiglio di Stato, nella recente pronuncia n. 6230 del 7 settembre scorso, ha poi ribadito che, in ogni caso, l’accertamento sulla giurisdizione dipende anche dal petitum sostanziale dedotto in giudizio, ed in particolare:

(1) qualora la domanda del ricorrente si limiti a chiedere l’accertamento del proprio diritto di inserimento in graduatoria scaturente direttamente dalla normazione primaria (e pertanto corrispondente ad una mera verifica dei titoli analoga a quella compita per l’inserimento nelle GAE), e ciò senza alcuna attività amministrativa di interpretazione ed applicazione discrezionale di specifiche disposizioni del bando (l’ord. n. 60/2020), la giurisdizione appartiene al giudice ordinario;

(2) viceversa, laddove si sia in presenza di un atto amministrativo discrezionale, tipico della natura concorsuale della procedura, e quindi di una attività di interpretazione delle disposizioni del bando e di graduazione del punteggio in seguito alla ponderazione della loro idoneità ad essere positivamente valutati, la giurisdizione è del giudice amministrativo.


Il Consiglio di Stato conferma la tutela cautelare sulle GPS

Con l’ordinanza n. 1164 dell’8 marzo 2021 la Sesta Sezione del Consiglio di Stato ha confermato la tutela cautelare in favore di una docente di strumento musicale esclusa dalla seconda fascia delle ultime GPS della scuola per mancanza del requisito del “servizio specifico” di almeno 16 giorni presso un Liceo Musicale.

L’ordinanza, che ha respinto l’appello cautelare dell’amministrazione scolastica e confermato analoga ordinanza favorevole del Tar dell’Umbria, si segnala per la positiva valutazione della posizione della docente, e del suo interesse primario alla conservazione dell’incarico, oltre al connesso interesse pubblico alla regolare prosecuzione dell’anno scolastico. Recessiva, ancora una volta, è risultata in sede cautelare, l’indicazione interpretativa del Ministero dell’Istruzione sul punto.

Di notevole interesse è inoltre l’indicazione del Consiglio di Stato sulla necessità di “attenta valutazione” in sede di merito circa la questione di giurisdizione, sollevata dall’Avvocatura dello Stato e già oggetto di numerose pronunce di Tar di declinatoria in favore del Giudice Ordinario. Tale riferimento lascia dunque “aperta” ogni possibile soluzione interpretativa da parte del Consiglio di Stato.

Particolare soddisfazione per la docente, assistita dall’Avvocato Amici, e per la GILDA di Perugia che ha patrocinato l’iniziativa giudiziale a tutela dei suoi iscritti.