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Construction workers working on construction site

Approvata la proroga di un anno dei termini dei permessi a costruire e dei piani attuativi

La legge 20 maggio 2022, n. 51 (G.U. n.117 del 20.5.2022), nel convertire in legge, con modificazioni, il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (c.d. “Decreto Ucraina bis”), ha prorogato di un anno i termini di inizio e di ultimazione lavori dei titoli edilizi di cui all’art. 15 del T.U.E. ed i termini di validità delle convenzioni di lottizzazione e dei piani attuativi (v. art. 10-septies L. 51/2022).

La proroga si riferisce ai permessi di costruire “rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2022” e non è automatica, in quanto è subordinata alla “comunicazione dell’interessato di volers(ene) avvalere” e alla condizione che i relativi termini non siano già decorsi e che i titoli edilizi siano urbanisticamente e paesaggisticamente non in contrasto con strumenti nel frattempo approvati. La proroga si applica anche a SCIA, autorizzazioni paesaggistiche e dichiarazioni e/o autorizzazioni ambientali.

Prorogate di un anno anche le convenzioni  di lottizzazione e piani attuativi “formatisi fino al 31 dicembre 2022”. In questo caso la proroga sembra essere automatica e si applica anche a piani e convenzioni che abbiano già usufruito delle proroghe disposte nel 2013 dal c.d. “Decreto del fare” (3 anni) e nel 2020 dal c.d. “Decreto Semplificazioni” (ulteriori 3 anni).

Tale ulteriore proroga riferita alle precedenti del 2013 e 2020 sembra ancora una volta confermare che il Decreto del Fare del 2013 debba essere interpretato come riferito anche alla validità dei piani attuativi (sul punto, la giurisprudenza amministrativa non è stata concorde: favorevole a tale interpretazione Tar Umbria, 10.7.2014, n. 381; contrari il Tar Veneto, Sez. II, 19.6.2019, n. 743 e Tar Campania, Sez. II, 14.2.2018, n. 10).

La nuova disposizione di proroga del Decreto Ucraina bis, così come quella del luglio 2020, sembrano pertanto contenere un inciso di “interpretazione autentica” della disposizione del 2013 e così rendere esplicita l’applicabilità ai piani attuativi di entrambe le proroghe triennali (del 2013 e del 2020), oltre a quella annuale dei giorni scorsi.