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10 Gennaio 2021 in Notizie

GPS Scuola – Torna la questione di giurisdizione

Molti TAR, tra i quali recentemente il TAR Umbria, stanno declinando la cognizione dei ricorsi avverso le recenti GPS sul presupposto che i relativi giudizi apparterrebbero alla giurisdizione del Giudice Ordinario, avendo questi ad oggetto una questione relativa alla assunzione al lavoro ex art. 63 del Testo Unico sul Pubblico Impiego, rispetto ai cui atti di gestione delle graduatorie la posizione soggettiva degli interessati sarebbe di diritto soggettivo “al collocamento  nella giusta posizione”.

Le iniziative dei docenti ricorrenti volte all’inserimento nelle graduatorie o alla loro  correzione corrisponderebbero dunque, secondo tali pronunce,  ad un diritto soggettivo “in ragione di una posizione soggettiva direttamente scaturente dalla legge” .

A supporto di tale tesi vengono indicate  alcune decisioni della Suprema Corte di Cassazione “in materia di graduatorie scolastiche” attinenti tuttavia alle GAE (Graduatorie ad Esaurimento), che si fondano sull’assunto che la relativa formazione non sia assimilabile a una procedura concorsuale. Come è noto, infatti, l’art. 63 del D. Lgs. n. 165/01 devolve al G.A. solo le controversie in tale ultima materia, nella quale si configurano interessi legittimi.

La questione è tuttavia particolarmente controversa e potrebbe giungere a nuove decisioni sul punto della Suprema Corte

La stessa Suprema Corte ha infatti stabilito che in materia di atti di formazione e gestione di altre graduatorie della scuola, come quelle di Istituto, si verte in fattispecie aventi connotati tipicamente concorsuali e pertanto le relative controversie appartengono al Giudice Amministrativo (Cass. SS.UU., 13.9.2017, n. 21198).

Mentre dunque per le GAE la Cassazione è giunta alla conclusione di escludere l’inerenza delle relative controversie tanto allo svolgimento di attività autoritativa della P.A., quanto a procedure concorsuali per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni, la stessa Suprema Corte è pervenuta, di contro, a conclusione opposta proprio con riguardo alle graduatorie d’istituto, rilevando come rispetto ad esse, “per consolidata giurisprudenza amministrativa, ricorrono tutti gli elementi caratteristici della procedura concorsuale pubblica: il bando iniziale, la fissazione dei criteri valutativi dei titoli, la presenza di una Commissione incaricata della valutazione dei titoli dei candidati, la formazione di una graduatoria finale”, sì da affermare, per questo secondo tipo di procedure, che nelle controversie in materia, “in cui si discute dell’inserimento dei docenti nelle graduatorie d’istituto non vengono in rilievo meri atti di gestione della graduatoria già formata, ma vizi attinenti ad una procedura finalizzata alla sua formazione, avente connotati tipicamente concorsuali” (SS.UU. n. 21198/17 cit. riportate da C.G.AR.S., 18.5.2020, n. 289).

Proprio sulla scorta di tale insegnamento delle Sezioni Unite, il Consiglio di Stato ha dichiarato la giurisdizione del G.A. proprio su un ricorso di un docente “in possesso di un diploma in discipline musicali, (…) iscritto in forza di questo titolo nella III fascia delle graduatorie di istituto, che com’è noto sono gli elenchi di insegnanti dai quali l’amministrazione, e in questo caso i dirigenti scolastici, attingono nell’ordine relativo per individuare i docenti ai quali affidare gli incarichi di insegnamento temporanei, cd supplenze (Cons. Stato, Sez. VI, 24.5.2019, n. 3414).

Nel caso delle GPS non sembrerebbe di essere in presenza, come per le GAE, di una graduatoria già formata e finalizzata all’inserimento di tutti coloro che siano in possesso di determinatati requisiti predeterminati per legge, rispetto alla cui attività “vincolata” non vi sarebbe alcun esercizio di potere autoritativo e discrezionale, configurandosi così posizioni di diritto soggettivo.

Sembrerebbe infatti più corretto individuare nella formazione delle GPS una vera e propria procedura concorsuale, indetta con un vero e proprio bando, finalizzata ad istituire “graduatorie provinciali e di istituto(v. O.M. n. 60/2020, doc. 5), all’esito di una attività valutativa e comparativa di titoli operate dalle “scuole polo” (sulla base di specifici criteri valutativi; v. artt. 8, 15 e tabelle allegate all’O.M. n. 60/2020), con formazione appunto di “graduatorie” finali di merito per “classi di concorso” (ivi artt. 9, 10 e 11) finalizzate al conferimento delle supplenze (artt. 12 e 13) e con adozione di provvedimenti finali di proclamazione dei vincitori assegnatari degli incarichi.

Si tratterebbe dunque, di una procedura concorsuale soggetta alla giurisdizione del Giudice Amministrativo.

Di ciò sembrerebbero peraltro consapevoli tutte le amministrazioni scolastiche: Il Ministero, che all’art. 9 dell’O.M. n. 60/2020 ha ricordato la giurisdizione dei G.A.; gli U.S.R., che nei decreti direttoriali di individuazione dei docenti destinatari di incarico di docenza precisano: “avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica” ; gli Istituto  scolastici, che, nei provvedimenti di gestione dei rapporti con i docenti discendenti dalle GPS inseriscono analoga precisazione.

Staremo dunque a vedere.