3 Agosto 2024
Con la sentenza n. 6347 depositata ieri la Quinta Sezione del Consiglio di Stato ha certificato il radicale mutamento di orientamento in materia di avvalimento c.d. esperienziale, ovvero quello relativo alle “esperienze professionali pertinenti” di cui all’art. 89, co 1 del Codice dei Contratti.
Se fino alla primavera di questo anno l’indirizzo consolidato prevedeva l’obbligo di esecuzione diretta dei lavori e dei servizi per la quali erano richieste capacità ed esperienze infungibili in ogni settore di attività, con la decisione di ieri, il Consiglio di Stato, dando seguito ad altre due precedenti di marzo ed aprile 2021, ha ribadito che l’interpretazione della norma deve avere un carattere restrittivo e letterale, cosicché i profili di infungibilità debbono ritenersi riferiti ai soli casi in cui siano richiesti titoli di studio e professionali e pertanto solo in questo vi deve essere in sede di contratto di avvalimento l’impegno alla esecuzione diretta da parte dell’ausiliari.
Altro importante principio è stato affermato in materia di gratuità o onerosità dell’avvalimento nei casi in cui il contratto non indichi il corrispettivo in favore dell’ausiliaria, ma lo rimetta ad un separato accordo.