3 Agosto 2024
Con l’entrata in vigore il 22 settembre u.s. del D.L. 127/2021 è stato introdotto l’obbligo del possesso della certificazione verde (green pass) per tutti gli ambienti di lavoro, privati e pubblici, a partire dal 15 di ottobre p.v. sino al 31 dicembre 2021 (salvo ulteriori proroghe), data che coincide con il termine finale dello stato di emergenza.
Dal 15 ottobre, pertanto, tutti i lavoratori che vorranno accedere ai luoghi di lavoro, unitamente a coloro che prestano attività di formazione e/o di volontariato presso i locali aziendali, dovranno essere in possesso del green pass in corso di validità ed esibirlo in fase di opportuno controllo, altrimenti dovrà essere impedito loro l’ingresso ai locali aziendali.
Sotto il profilo della tutela della riservatezza, due elementi assumono particolare rilievo:
(a) non è consentito al datore di lavoro (sia esso pubblico o privato) richiedere ai dipendenti se siano vaccinati o meno, o di fornire informazioni sul proprio stato vaccinale;
(b) il controllo del datore di lavoro dovrà essere mirato esclusivamente a verificare la validità del green pass e dovrà essere istantaneo, senza cioè determinare la conservazione e/o la raccolta dei dati personali dei lavoratori.
La nuova normativa (art. 3 del D.L 127/2021 che è intervenuto modificando l’art. 9 septies del D. L. 52/2021), calibrata in relazione alle disposizioni vigenti in materia di privacy, introduce poi per i datori di lavoro – che si trovano ad essere titolari di questa nuova attività di trattamento – alcuni obblighi specifici, che possono essere così riassunti:
– definizione, entro il 15 di ottobre 2021, delle modalità operative per l’organizzazione delle verifiche nei luoghi di lavoro (da poter effettuare anche a campione), mediante stesura di una specifica e dettagliata policy aziendale, da rendere fruibile a tutti i soggetti interessati al trattamento;
– predisposizione di un apposito atto di designazione in forza del quale sarà individuato ed espressamente autorizzato (ai sensi dell’art. 29 del GDPR), su indicazione del datore di lavoro, il soggetto incaricato di controllare la validità del green pass (c.d. verificatore), mediante l’utilizzo dell’applicazione digitale “VerificaC19”, che potrà essere installata su dispositivi mobili o fissi forniti dall’azienda, nonché la corrispondenza dei dati anagrafici con quelli visualizzati dalla predetta applicazione;
– informazione al lavoratore subordinato (ovvero al professionista o collaboratore autonomo dell’azienda), interessato dalle operazioni di controllo, sul trattamento dei suoi dati personali (art. 13 GDPR), che verrà effettuato tramite verifica del green pass con l’applicazione digitale “VerificaC19”;
– aggiornamento ed integrazione del registro dei trattamenti aziendali con le informazioni relative alle modalità di verifica della validità del green pass, con il rischio di incorrere, in caso contrario, nelle sanzioni previste dall’art. 83 del GDPR.
Sarà pertanto indispensabile curare puntualmente la compliance a tali adempimenti, poiché l’omissione delle misure a tutela della privacy esporrebbe il datore di lavoro al rischio di essere destinatario non solo delle sanzioni previste dalla normativa emergenziale di cui all’art. 9 septies, comma 9, del D.L. 52/2021 (come modificato dall’art. 3 del D. L. 127/2021), ma anche di quelle delineate dalla normativa generale di cui al GDPR.
A cura dell’Avv. Leonardo Gagliardini