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STABILIZZAZIONE DEI PRECARI.  DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO

Con sentenza del Tar Umbria n. 279 pubblicata il 18 maggio 2023, in un giudizio in cui l’Avv. Amici ha patrocinato l’ente pubblico, è stata riconosciuta la giurisdizione del giudice del lavoro in caso di controversia avente ad oggetto la stabilizzazione del personale precario ex art. 20, co. 1 e 11, del d. lgs. n. 75/2017.

A seguito della pubblicazione, da parte di un’azienda sanitaria, dell’avviso pubblico di stabilizzazione, corredato dai requisiti necessari di partecipazione, la ricorrente aveva presentato la propria domanda di partecipazione alla procedura. Tuttavia, quest’ultima è risultata priva del requisito necessario dell’iscrizione all’Albo dell’Ordine delle professioni infermieristiche. A seguito della sua esclusione dalla procedura, la ricorrente ha quindi impugnato il provvedimento di esclusione.

Il TAR adito, in adesione all’eccezione sollevata dall’ente, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in coerenza con la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia. Il Collegio, in particolare, richiama la sentenza delle Sezioni Unite n. 40953 del 21 dicembre 2021, ove viene illustrata la distinzione tra le tipologie di procedure di stabilizzazione di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 20 del d. lgs. n. 75/2017.

La procedura di cui al comma 1 (quella oggetto del caso di specie), “prevista al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato (…) non è una procedura concorsuale”, e individua piuttosto “un percorso per l’assunzione in presenza di determinati requisiti (oggettivi e soggettivi)”. La procedura di cui al comma 2, invece, integra una procedura concorsuale, dovendo identificarsi, in senso restrittivo, come tale solo quella procedura “caratterizzata dall’emanazione di un bando, dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria di merito, la cui approvazione, individuando i vincitori, rappresenta l’atto terminale del procedimento preordinato alla selezione dei soggetti idonei”.

Il TAR Umbria, riportando altre pronunce della Corte di Cassazione, ha precisato ulteriormente che siano pacificamente da considerarsi procedure concorsuali “sia le procedure connotate dall’espletamento di prove stricto sensu intese, ma comunque libere nella modalità, purché la procedura concreti una selezione tra diversi aspiranti” (v. Cass., SS.UU., 8 maggio 2007, n. 10374); sia i concorsi per soli titoli (v. Cass., SS. UU., 1 marzo 2006, n. 4517)”, escludendo perciò dalla categoria le assunzioni effettuate a seguito di diverse tipologie di procedimento, come le assunzioni dirette o le procedure di mera verifica di idoneità dei soggetti, “giacché il possesso dei requisiti e l’idoneità si valutano in termini assoluti, senza originare una graduatoria di merito”. Il T.A.R., in completa aderenza alla giurisprudenza della Suprema Corte, ha ritenuto dunque che nella vicenda per cui è causa, nella quale la fattispecie ha ad oggetto la procedura di cui all’art. 20, co.1, “non è prevista alcuna procedura concorsuale, bensì esclusivamente un percorso assunzionale, che (…) riguarda dipendenti già reclutati a tempo determinato”, cosicché l’oggetto della controversia riguarda una procedura non concorsuale, non essendo l’ente pubblico chiamato ad una selezione di candidati.

Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo ed è stata disposta la remissione delle parti di fronte al giudice del lavoro. La pronuncia del Tribunale Amministrativo umbro si inserisce in un filone giurisprudenziale di altri Tar, come da ultimo Tar Lombardia, sez. III, 23.1.2023, n. 208 e TAR Lazio, sez. I – Latina, 24.10.2022, n. 8240